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  • Immagine del redattoreAvv. Francesco Gugliara

Sospensione rata mutuo per dipendenti ed autonomi - Covid-19: ecco come fare

Aggiornamento: 16 apr 2020

A seguito dell’esplosione dell’attuale emergenza Covid-19, ai fini del sostegno al lavoro, alle famiglie ed alle imprese, evidentemente danneggiate economicamente per via dello stop lavorativo forzato, il governo ha emesso il tanto discusso decreto c.d. “cura italia”, di cui abbiamo già ampiamente parlato riguardo i lavoratori autonomi.

Tra critiche e lamentele dell’opinione pubblica, ci addentriamo ad analizzare quelli che possono essere gli elementi favorevoli ai cittadini.

Uno degli aspetti potenzialmente di interesse a molti cittadini, in particolar modo alle famiglie è senz’altro la possibilità prevista all’art. 54 del suddetto decreto legge, di sospendere le rate del mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa, dando attuazione al fondo di solidarietà cd. “Fondo Gasparrini”.

Tale norma, in virtù dell’emergenza epidemica, prevede alcune deroghe all’ordinaria disciplina del fondo già prevista dall’articolo 2, commi 475 a 480 della legge 244/2007.

Il suddetto fondo istituito nel 2007, dalla già citata legge, prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto esclusivamente della prima casa, il cui importo erogato non sia superiore a 250.000 euro e siano state già versate almeno 12 rate, di beneficiare della sospensione del pagamento rateale al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, tali da incidere negativamente sul reddito familiare.

La disciplina ordinaria consente l'ammissione al beneficio nei soli casi di

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato;

  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);

  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

Tuttavia, con il Decreto Legge n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, emanato in occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia da Coronavirus si allarga la platea dei potenziali beneficiari alle seguenti categorie:

  • I lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali). La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:

a. 6 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi

b. 12 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi

c. 18 mesi, in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi

Ferma restando la durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non consecutivi, entro i limiti della dotazione del Fondo.


  • · I lavoratori autonomi e liberi professionisti, ma per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Inoltre, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, è stato inoltre eliminato il requisito della presentazione del modello ISEE per accedere al Fondo di Solidarietà.


Come fare richiesta?

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti suddetti per l’accesso al Fondo deve:

  1. Scaricare il modulo ufficiale per la richiesta della sospensione presente sul sito del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.dt.mef.gov.it)

  2. Compilare il modulo in ogni sua parte (è in formato editabile, per cui può essere compilato direttamente al pc). Specificare il tipo di attività lavorativa svolta dal richiedente e l’evento intervenuto che porta alla richiesta di sospensione

  3. Stampare il modulo e apporvi la firma in ogni parte in cui viene richiesta

  4. Scannerizzare il modulo, ormai firmato e inviarlo alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate, sulla mail da questa messa a disposizione per questa specifica finalità (si trova sul sito web di tutti gli istituti di credito, presumibilmente accedendo dal menù principale alla sezione “mutui”), unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e di:

  • in caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, alternativamente tra loro:

- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito

- copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;

- copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione.


  • in caso di riduzione del fatturato per lavoratori autonomi o liberi professionisti a causa del Coronavirus:

- autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante, un calo del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto all’ultimo trimestre del 2019 a causa della chiusura o restrizione dell’attività operata a seguito dell’emergenza coronavirus. (l’autocertificazione è già presente nel modulo).


  • in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con attualità dello stato di disoccupazione:

- lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa.


  • in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con attualità dello stato di disoccupazione:

- copia del contratto di lavoro, e delle comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.


  • in caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario:

- certificazione amministrativa o giudiziaria che qualifichi il mutuatario portatore di handicap grave, ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 ovvero invalido civile da 80% a 100%.

La sospensione potrà essere applicata dalla Banca solo a seguito dell’accoglimento della richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà da parte di Consap S.p.a.. A seguito della ricezione dell’esito positivo la Banca invierà, tramite e-mail, una comunicazione al richiedente all’interno della quale è riportata la data di decorrenza della sospensione.

Si specifica, per completezza, che, come recita il comma 2 dell'art. 54 del dl cura Italia, la garanzia del fondo agisce solo al 50% della quota interessi. Ciò vuol dire che il fondo si sostituisce al richiedente per la quota capitale più il 50% dell’interesse, ne consegue che, il restante 50% resta sempre a carico del soggetto richiedente. (Es. rata di 1000 euro composta da 700 di quota capitale e 300 di interesse, il fondo paga alla banca la parte di quota capitale cioè 700 euro ed il 50% della quota interesse, per cui, nel nostro esempio, resta a carico del richiedente 150euro pari alla metà della quota interesse). Aspetto non secondario, specie se il richiedente si trovasse nei primi anni del piano di ammortamento del mutuo in quanto, in virtù dell’ammortamento c.d. alla francese, adoperato dagli istituti di credito, nei primi anni le rate sono composte per lo più da interessi.


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