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  • Immagine del redattoreAvv. Francesco Gugliara

Decreto "Cura Italia": tutele previste per lavoratori autonomi, piccola e media impresa

Aggiornamento: 16 apr 2020

In vigore da poco più di 24 ore, il D.L 17 marzo, n.18 c.d. decreto cura Italia, è già finito sotto la lente delle diverse categorie lese. Avendo già affrontato la tematica riguardante la totale assenza di tutela prevista del decreto in questione circa i liberi professionisti, in cui si evidenziano gli elementi discriminatori nei confronti di data categoria, affrontiamo gli elementi di tutela, se pur enormemente blanda ed a tratti irrisoria, prevista per tutte le altre figure di lavoratori autonomi.

Come detto, rispetto ai liberi professionisti, non è andata troppo meglio alle altre tipologie di lavoratori autonomi, categorie, che - ad eccezione di quelle impiegate nel settore alimentare, farmaceutico e poche altre - per ovvie ragioni di carattere sanitario sono state forzatamente chiuse dal Decreto del Presidente de Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020. Chiusura forzata, che ha rappresentato, anche per tali categorie, evidenti disagi di carattere economico, non consentendo alle stesse i guadagni necessari per il sostentamento dell’attività. Si pensi, a titolo di esempio, all’enorme danno subito da un negozio di vestiario con locale in affitto e soli due dipendenti: allo scadere del mese, nonostante la chiusura, l’affitto del locale, dovrà essere ad ogni modo corrisposto al proprietario, ed in capo al titolare graveranno gli stipendi, con tutti gli obblighi fiscali e previdenziali che ne derivano dei due collaboratori.

Tuttavia, differentemente dalla totale emarginazione dalle tutele avvenuta per i liberi professionisti, negozianti, commercianti e impresa in generale, vengono quantomeno contemplati nel recente decreto Cura Italia, ma con una forma di tutela estremamente blanda rispetto all’ingente danno economico causato dalla grave pandemia.

Andiamo con ordine.

In primis, viene attribuito ai soli lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (artigiani e commercianti), il tanto discusso contributo una tantum di 600 euro, ma solo se non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Contributo che, evidentemente, anche alla luce dell’esempio di cui sopra, si caratterizza per la sua irrisorietà ed assoluta inefficacia a contrastare il grave disagio economico accorso. Inoltre, anche in questo caso, con riferimento ai soli negozi e botteghe l’art. 65 del decreto in esame, prevede un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione dell’immobile adibito locale commerciale per il solo mese di marzo ed esclusivamente se rientrante nella categoria catastale C/1.

È esteso, invece, a tutti gli esercenti attività di impresa, un credito di imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e dei relativi strumenti necessari (es. mascherine e guanti). Appare chiaro, quindi, che il restante 50% di capitale speso per la sanificazione necessaria ai fini del contenimento del contagio, che non viene restituita nemmeno a titolo di credito di imposta, resta a carico dell’imprenditore.

Ulteriore misura estesa a tutte le categorie di lavoro autonomo, con ricavi non superiori a 2 milioni di euro nello scorso anno, è la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi scadenze fiscali, IVA, contributi previdenziali e assistenziali oltre che ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.

Inoltre, al fine di evitare l’accavallamento delle varie uscite, per le piccola e medie imprese è stata prevista la sospensione rimborso di prestiti e mutui fino al 30 settembre 2020 delle scadenze per il pagamento di rate di prestiti, mutui, canoni di leasing e prestiti non rateizzati. Peraltro è fatto divieto di revoca fino al 30 settembre 2020 dei finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti e delle linee di credito accordate “sino a revoca”. Benefici che tuttavia non sono automatici, essendo in ogni caso richiesta la presentazione di un’autocertificazione con la quale l’impresa attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività in conseguenza della diffusione della pandemia.


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