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  • Immagine del redattoreAvv. Francesco Gugliara

La responsabilità del vettore per le lesioni cagionate alle persone durante il trasporto.

Aggiornamento: 16 apr 2020

Il contratto con cui un vettore si obbliga, dietro corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro è disciplinato dall'art. 1678 c.c. ed è definito “Contratto di trasporto” Esso, si presenta come un contratto di tipo consensuale, a titolo oneroso, a forma libera e a prestazioni corrispettive.

Nello specifico, nel contratto di trasporto che ha ad oggetto il trasporto di persone, l'obbligazione assunta dal vettore, consiste nel trasportare il passeggero presso la destinazione scelta nei tempi prestabiliti ed ovviamente a garantire a questi, durante il trasporto l'indennità da eventuali danni alla sua persona. Il passeggero, come corrispettivo per il servizio reso dal vettore, si obbliga a pagare il prezzo dell'acquisto del titolo di viaggio previsto per il servizio. In virtù di quanto premesso, appare chiaro che in caso di danni al passeggero cagionati durante il trasporto, per ottenere il risarcimento, di eventuali danni ad oggetti materiali ovvero l’indennizzo per le lesioni fisiche, questi potrà agire sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale. Infatti, vige in capo al vettore, non soltanto, una responsabilità di tipo contrattuale ordinaria ex art. 1218 c.c. e s.s. che si configura nel caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligazione di trasporto a cui lo stesso è contrattualmente tenuto (es. sospensione delle corse, enormi ritardi delle stesse, cessazione momentanea del servizio, ecc.), ma tale responsabilità è cumulabile con quella prevista nel caso specifico dall'art 1681 c.c. che analizza il caso di sinistro con conseguenti danni alla persona del trasportato. La norma in questione, infatti prescrive espressamente che "Salva la responsabilità per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.". In capo al vettore grava evidentemente una presunzione di colpa poiché questi per discolparsi sarà onerato a fornire la rigorosa prova di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno oppure a dimostrare che il danno è stato provocato da caso fortuito, dal passeggero stesso o dalla colpa di terzi.

La descritta azione per responsabilità contrattuale, come detto non è la sola esperibile, infatti, il viaggiatore potrà tutelarsi congiuntamente con l’azione prevista ex art 2043 c.c per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito, c.d. responsabilità extracontrattuale. Tuttavia, nonostante l’azione ex art. 2043 c.c.. sia soggetta a un termine di prescrizione di due anni e quindi ben più lungo di quello previsto in caso di responsabilità contrattuale, che è invece di un anno, agire via extracontrattuale è più gravoso, in quanto incombe completamente sul trasportato danneggiato l'onere della prova.



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