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I poteri del Controllore come Agente di Polizia Amministrativa

Aggiornamento: 16 apr 2020

Da sempre considerato il peggiore nemico dei pirati dell'autobus, il c.d. controllore è quella figura professionale il cui compito consiste nel verificare il possesso, per ogni passeggero di mezzi pubblici, del regolare titolo di viaggio.

Allo stato, la disciplina giuridica che regola la figura del controllore si presenta in maniera piuttosto scarna, rendendo quest'ultimo un ibrido tra un semplice impiegato ed un pubblico ufficiale.

Infatti - in virtù delle funzioni ad essi attribuite, dirette alla verifica dell'osservanza delle limitazioni imposte dalla Pubblica Amministrazione (azienda di trasporti pubblici), ai privati cittadini (passeggeri) - ai sensi degli art. 158 e seguenti D.lgs 112/1998, al controllore è attribuita la qualifica di polizia amministrativa, che tuttavia è ben distinta da quella notevolmente più pregnante di polizia giudiziaria.

Il controllore, invero, in caso di mancanza da parte del passeggero del regolare titolo di viaggio sarà in diritto di chiedere a questi l'esibizione di un documento di riconoscimento al fine di elevare la dovuta sanzione amministrativa. Tuttavia, in caso di rifiuto del contravventore all'esibizione del documento, l'agente di polizia amministrativa potrà chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, ma non potrà mai procedere in prima persona all'accompagnamento coattivo presso gli uffici di polizia, perquisire il soggetto, ovvero trattenere questi con la forza, nemmeno nell'attesa dell'intervento della polizia giudiziaria.

Poiché, essendo queste azioni estremamente invasive della sfera personale dell'individuo, il Legislatore ne ha attribuito la facoltà ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.


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